Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
                       n. 19 del 2 maggio 2000

               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

    Vista  la  deliberazione  della  giunta provinciale n. 720 del 13
marzo 2000
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                    Determinazione delle tariffe
    1.  Le  tariffe  per l'erogazione da parte delle aziende speciali
unita'  sanitarie  locali  delle prestazioni dovute nel corrente anno
agli  invalidi  di  guerra e di servizio, ai sensi dell'Art. 57 terzo
comma,  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, dell'Art. 27 terzo
comma,  della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, e dell'Art. 46,
quinto  comma,  della  legge  provinciale  30 giugno 1983, n. 20 sono
stabilite come segue:
      a) cure climatiche, soggiorni terapeutici:
        1) L. 53.900.- giornaliere (vitto e alloggio), per un massimo
di  21  giorni  di  cura all'anno su produzione di fattura o ricevuta
fiscale comprovante la spesa di alloggio sostenuta;
        2) L. 25.600.-  giornaliere  (vitto)  su  produzione  di sola
dichiarazione  di  permanenza  sul  luogo  di  cura,  rilasciata  dal
sindaco, carabinieri, dall'unita' sanitaria locale, ecc.;
      b) contributo acquisto calzature di rivestimento delle protesi:
L. 136.500.- annuali;
      c) assistenza  odontostomatologica:  aumento  del  2  per cento
delle  tariffe  di cui alla circolare n. 32 del 12 maggio 1978, della
direzione  generale  della  disciolta ONIG e alle deliberazioni della
giunta  provinciale  n. 2147 del 5 maggio 1986, n. 316 del 3 febbraio
1987,  n.  689  del 15 febbraio 1988, n. 922 del 20 febbraio 1989, n.
8836  del  29 dicembre  1989,  n.  1244  del 18 marzo 1991, n. 91 del
20 gennaio  1992,  n.  2089  del 26 aprile 1993, n. 1427 del 21 marzo
1994,  n. 1423 del 27 marzo 1995, n. 1286 del 1o aprile 1996, n. 1270
del 7.4.1997, n. 812 del 9 marzo 1998 e n. 833 del 22 marzo 1999.
    2. Le  suddette tariffe sono applicabili con le modalita' vigenti
a decorrere dal 1o gennaio 2000.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e di farlo
osservare.
      Bolzano, 3 aprile 2000
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000
Registro n. 1, foglio n. 18